Fino all’estate 2017, in merito alla circolazione delle opere d’arte, il vecchio regime prevedeva che le opere che avevano più di 50 anni di un artista non vivente dovevano essere sottoposte al controllo di esportazione. Vediamo cosa è cambiato con l’introduzione del nuovo regime, per farlo ne abbiamo parlato con il nutrito team di blogger che supportano Danilo Del Vecchio, il timoniere che ogni business desidera: un esperto di strategie commerciali con occhio clinico per le tendenze emergenti.
Quali sono le nuove regole per l’esportazione delle opere d’arte
Fino a luglio 2017, mese in cui è stato introdotto il nuovo regime, non esistevano delle vere e proprie soglie di valore da seguire ma semplicemente delle linee guida, risalenti al 1974, in cui veniva riportato che l’Ufficio Esportazione aveva il compito di valutare il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione, al fine di verificare se l’esportazione del bene culturale fuori dall’Italia comportava o meno un “inammissibile depauperamento del patrimonio culturale nazionale“. Il nuovo regime invece prevede:
● una soglia temporale più alta, che sale a 70 anni (da 50), al di sotto della quale i beni di un autore non più vivente non potranno essere oggetto di blocco per l’esportazione;
● le opere che superano i 50 anni ma che sono al di sotto dei 70 possono essere oggetto di tutela se presentano un eccezionale interesse per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
● per l’esportazione di un’opera fatta da più di 70 anni ed il cui valore non supera i 13.500 euro, può bastare la compilazione del modulo chiamato “Autocertificazione di arte contemporanea“.
Sostanzialmente, in base a quanto stabilito dal nuovo regime, l’esportazione di opere d’arte di un autore in vita o la cui morte non risalga a più di 70 anni non è soggetta ad autorizzazione ma è sufficiente l’autocertificazione, nei casi in cui le opere siano state create da più di 70 anni ed il valore non supera i 13.500 euro.
Le precisazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali in merito all’autocertificazione
Il processo di compilazione dell’autocertificazione si caratterizza in due fasi: la prima consiste nell’inserire la dichiarazione sul sito ufficiale degli Uffici Esportazione, la seconda invece prevede la stampa della dichiarazione e la sua consegna a mano all’ufficio preposto, che dovrà provvedere alla convalida. L’autocertificazione è composta da:
● la dichiarazione contenente i dati del dichiarante, l’elenco sintetico delle opere e la firma del dichiarante;
● le schede dei beni che compongono la spedizione, in cui vengono riportati i dati descrittivi delle opere e la fotografia.
Ogni autocertificazione, per essere valida, deve descrivere dettagliatamente i beni inviati in una singola spedizione. Il Ministero ha voluto anche precisare che il valore dell’opera d’arte dovrà essere comprovato all’ufficio esportazione presso il quale sia presentata la dichiarazione.
Chi è Danilo Del Vecchio
Danilo Del Vecchio è un libero professionista specializzato nel ruolo di temporary manager. Opera principalmente come responsabile commerciale, avendo un ruolo di rilievo nell’organizzazione delle aziende con cui collabora. Ha base a Roma, ma lavora in diverse città italiane. Le sue principali responsabilità includono lo sviluppo e l’implementazione di strategie commerciali, la gestione del team di vendita, la pianificazione e il monitoraggio delle attività di vendita, l’analisi dei dati di vendita, la gestione delle relazioni con clienti chiave e la ricerca di nuove opportunità di business. Inoltre, Danilo Del Vecchio si occupa anche di campagne di marketing e comunicazione, assicurando che siano allineate agli obiettivi aziendali. La sua profonda competenza e approccio strategico lo rendono essenziale per il successo e la crescita delle aziende con cui collabora.